Sentenza Corte Costituzionale n. 440 del 18 ottobre 1995
«Bestemmia: illegittimità costituzionale dell'articolo 724, comma primo, del codice penale»
[...]"Da ultimo, la sentenza n. 925 del 1988, che rappresenta il punto di partenza per l'esame della questione ora riproposta alla Corte costituzionale, dichiara non fondato il dubbio di costituzionalità sulla vigente disciplina della bestemmia, ma in base a diverse affermazioni di principio che accantonano l'argomento numerico, sul quale fino ad allora si era motivato per escludere la violazione del principio di uguaglianza: "'la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica' non può continuare a giustificarsi con l'appartenenza ad essa della "quasi totalità" dei cittadini italiani .. e nemmeno con l'esigenza di tutelare il sentimento religioso della 'maggior parte della popolazione italiana' .. : non tanto vi si oppongono ragioni di ordine statistico (comunque sia la religione cattolica resta la più seguita in Italia), quanto ragioni di ordine normativo." [...]
«Bestemmia: illegittimità costituzionale dell'articolo 724, comma primo, del codice penale»
[...]"Da ultimo, la sentenza n. 925 del 1988, che rappresenta il punto di partenza per l'esame della questione ora riproposta alla Corte costituzionale, dichiara non fondato il dubbio di costituzionalità sulla vigente disciplina della bestemmia, ma in base a diverse affermazioni di principio che accantonano l'argomento numerico, sul quale fino ad allora si era motivato per escludere la violazione del principio di uguaglianza: "'la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica' non può continuare a giustificarsi con l'appartenenza ad essa della "quasi totalità" dei cittadini italiani .. e nemmeno con l'esigenza di tutelare il sentimento religioso della 'maggior parte della popolazione italiana' .. : non tanto vi si oppongono ragioni di ordine statistico (comunque sia la religione cattolica resta la più seguita in Italia), quanto ragioni di ordine normativo." [...]
'Ci sono dei limiti che non possono essere superati': così ieri sera Alessia Marcuzzi ha tentato di giustificare l'espulsione per bestemmia di un concorrente del Gf10, concludendo con la solta zorfa della sensibilità dei fedeli cristiano-cattolici -che sgocciola solo se l'offeso non è di questo mondo.
Io me li ricordo i fedeli, mi ricordo dei più incalliti, i quasi fanatici dell'aldilà. Me li ricordo, assetati di vendetta, difendere un prete accusato di molestie. Me li ricordo i fedeli, e a volte mi ricordo pure di qualche prete e di certi Vescovi Monsignori.
Io me li ricordo i fedeli, mi ricordo dei più incalliti, i quasi fanatici dell'aldilà. Me li ricordo, assetati di vendetta, difendere un prete accusato di molestie. Me li ricordo i fedeli, e a volte mi ricordo pure di qualche prete e di certi Vescovi Monsignori.
Ma il Gf è lo specchio di questa trista nostra rialtà, ed è giusto dirlo, quasi doveroso. Anzi bisognerebbe proprio far scorrere un messaggio di allerta! in sovraimpressione:
"attenzione questo programma è lo specchio della nostra realtà. Potreste dunque trovarvi ad assistere a: voli di schiaffi e valigie, vicendevoli insulti, battibecchi pieni d'odio, crisi isteriche. Pertanto la visione del programma è limitata al solo pubblico adulto. Mettete a letto i bambini, ai cattolici ci pensiamo noi."
1 commento:
se to ho offes@, scusa
se sei d'accordo, bene
se non sei d'accordo, ciccia
se mi hai fatto un complimento, grazie
se mi hai osato turpiloqui, non si fa
se hai scritto cose a caso, brav@
e comunque ciao
Posta un commento